1990 - Intervento

Riunione Regionali Inca

Nel 1990 Sante Moretti ricopriva l'incarico di V/Presidente dell'Inca Nazionale e fra le tante battaglie all'interno della Cgil e del Patronato per garantire un'effettiva tutela ai cittadini, anche spesso in contrasto con gli Enti, aveva un obiettivo primario, quello della regolarità amministrativa.

"Rendicontazione e distacchi sindacali"

Una breve premessa - Avremmo preferito che quest'incontro affrontasse e, ce ne sarebbe bisogno, il problema della tutela (quantità e qualità) in relazione alla scelta della CGIL dei diritti della persona, nel quadro dei cambiamenti economici, sociali, culturali e dell'organizzazione del lavoro, logica conseguenza lo stato delle strutture nel campo della tutela, cominciando dall'INCA. Chiediamo per lo meno che l'elaborazione e definizione dei bilanci 1991 diventi l'occasione di una profonda riflessione e che si utilizzino bene e cioè in modo finalizzato e sulla base di progetti. Gli investimenti sono destinati alle aree metropolitane, in particolare quelle deboli (Sud), agli incentivi nell'intento di determinare un profondo cambiamento nella tutela in relazione ai soggetti (P. Impiego - emarginati) ed al contenzioso che è il futuro dei patronati. Sono destinati anche alla riorganizzazione degli uffici sul territorio, quindi alle sedi, alla professionalità, all'organizzazione del lavoro, alla promozione, ai delegati aziendali e di territorio, nel rispetto pieno delle leggi e delle norme che regolano la vita del Patronato e quindi dell'INCA.

La riunione odierna ha due questioni all'ordine del giorno: i distaccati ex legge 300 e la rendicontazione delle spese che vengono sostenute per la gestione del servizio INCA.

La CGIL, già da alcuni anni ha deciso di procedere alla regolarizzazione contributiva e fiscale. Ha tentato, con il piano dei conti, di omogeneizzare il proprio sistema contabile, di rendere evidente i costi di ogni struttura (INCA compreso), in sostanza trasparenza e rispetto delle leggi, anche se ciò provoca un aumento dei costi.

Questa operazione aveva una priorità, l'INCA che è un istituto regolato da leggi e norme e che per la sua attività riceve un finanziamento a carattere pubblico, quindi è tenuta al rispetto di tutte le norme e le leggi che regolano la pubblica amministrazione ed è soggetta a controlli.

Vediamo meglio questo aspetto. - La legge che riconosce giuridicamente il patronato, la 804 del 1947, all'art. 2 stabilisce che "gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedere con mezzi adeguati". Sottolineo l'affidamento di provvedere con mezzi adeguati. L'art. 6 così recita: "gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati".

In caso di gravi irregolarità il Ministero può sciogliere gli organi dell'Istituto e nominare un commissario.

Con la legge n. 112 del marzo 1980 "interpretazione autentica della 804" si stabilisce che i Patronati hanno personalità giuridica di diritto privato. Questo non elimina gli obblighi di atti formali e di documentazione probante. La legge delega al Ministero del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, il varo del decreto per determinare i criteri di finanziamento. Incarica il Ministero del Lavoro, sempre di concerto con quello del Tesoro, di proporre un decreto presidenziale che determini i criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 804 del '47, cioè chi può o non può costituire e gestire il patronato.

Rispetto ai distaccati, alla rendicontazione, all'attività operativa dell'Ente che cosa prevedono i due decreti. - Il decreto sul finanziamento del 26 giugno '81, art. 3, ultimo comma, ribadisce che l' "attività di cui ai commi precedenti deve essere svolta gratuitamente da ciascun istituto di patronato e di assistenza sociale nei confronti di tutti gli interessati, senza alcuna limitazione".

L'art. 4, comma secondo, a proposito del mandato di patrocinio recita "il mandato deve contenere la sottoscrizione del mandante, l'espressa indicazione del mandatario, nonchè la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmato dall'operatore autorizzato dell'ente di patronato a riceverlo".

Veniamo ora alla struttura, cioè uffici, addetti ed operatori autorizzati.

Il decreto del 1981 sul finanziamento all'art. 8 prevede: a) per la sede centrale almeno 6 dipendenti dell'Istituto: b) per la sede regionale almeno due impiegati ; c) per la sede provinciale due impiegati di cui uno responsabile della sede; d) per le sedi di sona almeno un addetto.

In tutti e tre i casi (Regione - Provincia - Zona) gli addetti devono avere - cito - "regolare rapporto di lavoro con l'istituto o con la sua organizzazione promotrice". Non solo e cito di nuovo " la sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata, nonchè chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo la presenza del patronato nella provincia deve essere garantita dal personale addetto esclusivamente all'attività di patrocinio". Quindi "regolare rapporto di lavoro" e "personale esclusivamente addetto all'attività di patronato".

Infine l'art. 16 "gli istituti di patronato e di assistenza sociale devono comunicare, nel termine previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 804/1947, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonchè al Ministero del Tesoro, il rendiconto dell'esercizio annuale che deve essere redatto in conformità all'apposito schema che sarà predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero del Tesoro".

Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 1986, di attuazione del disposto della legge 112 del 1980, definisce i requisiti che deve possedere l'associazione promotrice per costituire e gestire il patronato. Uno dei requisiti è quello che le associazioni promotrici - cito - "dimostrino di essere in grado di provvedere continuativamente e con mezzi adeguati alla gestione degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale".

Per la rendicontazione si pongono problemi quali la corretta documentazione e l'estrapolazione della stessa che va tenuta, in senso fisico, nella sede dell'Inca, per evitare in caso di ispezioni interferenze nella contabilità della CGIL.

Si deve sapere che se si vuole sviluppare la tutela, se si vogliono costruire le strutture per i servizi è indispensabile una corretta gestione, una precisa contabilità, nel rispetto delle leggi e delle norme.

 

Sante Moretti

Vengono allegate varie tabelle organizzative

 

Data documento: 
Mercoledì, 19 Dicembre 1990
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